Decreto presidente regione piemonte n. 36 del 3 aprile 2020 in vigore fino al 13 aprile 2020

Dettagli del documento

Data:

sabato, 04 aprile 2020

DECRETO 36 REGIONE PIEMONTE

Descrizione

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

* Il divieto di ogni spostamento in entrata  e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. E' fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

* Sono vietati gli assembramenti in più di due persone in luogo pubblico e deve essere  garantita la distanza di un metro.

* Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C ) di contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti.
* Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

* Che l'accesso alle attività commerciali sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona.

* che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo  di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento.

* Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, non che qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l'obbligo di documentazione agli organi del luogo di residenza o domicilio.

* La possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura, non che per le attività chiuse la possibilità di commercio dei suddetti articoli effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.


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