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BONUS FACCIATE 2020


Bonus facciate, certificazione urbanistica solo in casi limitati


Il bonus facciate consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici.
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:
•intonacatura;
•verniciatura;
•ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.

Le zone interessate e quelle escluse

Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B
(indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio
oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli
enti competenti.

Zona A:
comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B:
include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria
della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono esclusi dal "bonus facciate" tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano
nelle zone C, D, E ed F.
Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che
risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di
superficie e densità previsti alla lettera B)
Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati.
Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -
fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà
richiede insediamenti da considerare come zone C.
Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale.

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