EMERGENZA CORONAVIRUS DISPOSIZIONI PER IMPRESE BOSCHIVE, PROROGA STAGIONE TAGLIO E AUTORIZZAZIONI FORESTALI

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Data:

martedì, 14 aprile 2020

disposizioni imprese boschive

Descrizione

Con DPCM del 10 aprile 2020 sono state rinnovate le misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus da adottare su tutto il territorio nazionale.
Diversamente da quanto previsto nel precedente Decreto tra le attività produttive che possono essere realizzate troviamo anche quelle selvicolturali (codici Ateco 02).

Anche il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13.04.2020 e i relativi chiarimenti chiariscono che le attività delle imprese boschive possono dunque riprendere.

Sono inoltre consentite la attività di cui ai codici Ateco 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero - esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) e 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).

Si segnala che la Determinazione regionale 143 del 14 aprile 2020 ha:

1.    posticipato le date di chiusura dei tagli di cui all’art. 18, comma 1 del Regolamento forestale su tutto il territorio regionale per le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)  -      Termine epoche intervento
Fino a 600                                   30 aprile
Tra 600 e 1.000                           15 maggio
Oltre i 1.000                                15 giugno

2.    concesso una proroga generalizzata di 1 anno su tutto il territorio regionale per tutte le autorizzazioni con progetto d’intervento di cui all’art. 6 del Regolamento forestale in scadenza nel periodo marzo 2020 - dicembre 2020;

3.    specificato che, nel rispetto dei periodi di cui al punto 1 e in relazione agli interventi che interessano le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti ricadenti nei Siti della rete Natura 2000:

• è sempre fatta salva la possibilità di richiedere al Soggetto Gestore la deroga ai periodi di sospensione degli interventi selvicolturali in SIC e ZSC in applicazione dell’art. 13, comma 3, lett fbis) delle “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.);
• all’interno delle ZPS eventuali interventi anticipatamente sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19, possano essere completati, su assenso del soggetto gestore nel rispetto delle condizioni da valutare a livello sito-specifico.

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