CORONAVIRUS "COVID 19" NUOVE DISPOSIZIONI FINO AL 3 MAGGIO 2020

Dettagli del documento

Data:

lunedì, 13 aprile 2020

coronavirus disposizioni fino al 3 maggio

Descrizione

* E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. E' fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
* I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti.
* Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
* E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e deve essere garantita la distanza di un metro.
* E’ vietato l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. E’ vietato svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, non che qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l'obbligo di documentazione agli organi del luogo di residenza o domicilio.
* Sono sospesi:
- gli eventi e le competizioni sportive, sono chiusi gli impianti sciistici.
- ogni genere di manifestazione.
- le cerimonie civile e religiose, ivi compresi i sevizi funebri.
- i concorsi, i congressi e le riunioni
- le attività dei servizi di ristorazione, sono consentiti i servizi mensa e del catering.
* Sono chiusi:
- i musei e gli altri luoghi della cultura, le palestre, i centri sportivi, di benessere, culturali, sociali e ricreativi.
- le scuole di ogni ordine e grado, sospesi i viaggi di istruzione.

* Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
* Sono sospese le attività di commercio al dettaglio di libri e di vestiti per bambini. La possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, è consentita esclusivamente all'interno di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura. Sono consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purchè nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie.
* L'accesso alle attività commerciali  è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona.
* Sono consentiti i mercati settimanali esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento.
* Obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali dell’uso di mascherine e guanti monouso.
Si raccomanda:
- che nelle attività commerciali al chiuso e all’aperto (mercati) e su tutti i mezzi del trasporto pubblico, i clienti accedano se provvisti di mascherine;
- che si provveda alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro.

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