DAT informazioni aggiuntive dopo istituzione banca dati nazionale

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Data:

martedì, 25 febbraio 2020

DAT

Descrizione

D.A.T. NOVITA’ A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO 2020

ISTITUZIONE BANCA DATI NAZIONALE C/O MINISTERO DELLA SALUTE
Il  Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale. 
La banca dati DAT ha la funzione di: 
raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento 
garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca 
assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato. 
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente. 
ALIMENTAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DAT 
Alimentano la Banca dati nazionale: 
gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT. 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DAT RACCOLTE DAI COMUNI E DAGLI UFFICI CONSOLARI ITALIANI ALL’ESTERO 
Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, per trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione. In caso di dissenso a detta trasmissione, nel modulo online dovrà essere indicato dove la DAT è reperibile.
Il modulo on line, messo a disposizione dal Ministero, una volta compilato, permette di scaricare un file compresso e cifrato che deve essere inviato attraverso la PEC del Comune o dell’Ufficio consolare all’indirizzo: dat@postacert.sanita.it 
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLE DAT REGISTRATE NELLA BANCA DATI NAZIONALE 
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente. 


N.B. 
Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT. 
Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. 
Link utili:
Sito dedicato del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp
Accesso alla Banca Dati con SPID, CIE, CNS:
https://dat.salute.gov.it/dat_spid_login/ 

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