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| I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili |
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deliberazione consiglio comunale n. 05/2008 • si conferma l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille; - abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per dimora abituale si intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale: - ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b); • si conferma la detrazione dell'imposta, nella misura di € 103,29 INVARIATO PER L'ANNO 2009 ESENZIONE ICI ABITAZIONI PRINCIPALI A partire dall'anno d'imposta 2008 è stata disposta l'esenzione dall'ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (art. 1 D.L. 27/05/2008 n°93, convertito con L. 24/07/2008 n°126) e delle relative pertinenze (come individuate dal regolamento comunale), con esclusione delle unità classificate come A1, A8 e A9. Non rientrano nel campo dell'esenzione, ma usufruiscono esclusivamente dell'aliquota ridotta le abitazioni locate con contratto registrato a persone che abbiano in esse la residenza. Vista l'incertezza normativa in materia nell'anno 2008, i contribuenti che hanno versato ICI anche per le unità esenti, possono presentare apposita istanza di rimborso/compensazione presso l'Ufficio Tributi, mentre coloro che non hanno versato l'ICI su unità immobiliari ritenute erroneamente esenti sono tenuti a versare l'imposta dovuta per il 2008 (SENZA l'applicazione di sanzioni ed interessi) specificando che il versamento è effettuato per l'anno d'imposta 2008. NORMA INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO ICI: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n.212, l'articolo 5, comma 2, lettera c) del regolamento ICI, adottato con deliberazione n. 08 del 09.03.1999, deve intendersi nel senso che alle abitazioni locate con contratto registrato a soggetto residente viene riconosciuta unicamente il beneficio dell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 437 del 4 agosto 1996 (convertito nella legge n. 556, del 24 ottobre 1996) e, pertanto non sono considerate assimilate a quelle che possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella Legge 126 del 26 luglio 2008. DATI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 2009: Il versamento può essere effettuato: IBAN IT 19 X 03226 01000 000000005192574 C.C.P. n. 88738166 intestazione 1° riga EQUITALIA NOMOS SPA Consulta il regolamento ICI Consulta la determinazione valore aree fabbricabili |
| Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Dicembre 2009 16:53 |

