BONUS SOCIALE PER REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE Stampa E-mail

BONUS SOCIALE PER REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

IL SINDACO

Visto il D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in legge 28.01.2009 n. 2 che disciplina l’ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati:

INFORMA

La cittadinanza che è possibile richiedere l’ammissione al bonus sociale per il risparmio delle spese per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.
Sono ammessi ad ottenere il bonus le seguenti categorie di soggetti tutelati:
I clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico.
 Il Bonus Gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale.

Infine, il valore del Bonus Gas sarà differenziato:

1) per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche; il comune di Pomaretto rientra nella zona climatica “F”);
2) per tipologia di utilizzo (solo cottura e cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
3) per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.

I cittadini interessati possono presentare apposita istanza presso il Comune allegando la seguente documentazione:

 Attestazione ISEE in corso di validità.
 Copia ultima bolletta del servizio gas


1) Ai clienti domestici diretti, come definiti al comma 1.1 dell’Allegato A medesimo, in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 del medesimo Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:

a) per un periodo di dodici mesi, determinato ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato A;

b) retroattivamente, a partire dalla data di decorrenza del periodo di cui alla precedente lettera a), fino all’1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura di gas naturale, se successiva al 1° gennaio 2009.

2) Ai clienti domestici diretti, come definiti al comma 1.1 dell’Allegato A in possesso di attestazione ISEE non in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 dell’Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:

a) retroattivamente a far data dal 31 dicembre 2009, fino al 1° gennaio 2009, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva al 1° gennaio 2009, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell’anno 2008;

b) retroattivamente, a partire dalla data di termine della validità dell’attestazione ISEE, fino al 1° gennaio 2009, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva al 1° gennaio 2009, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell’anno 2009.


IL SINDACO
f.to Danilo Breusa

Pomaretto, 28.10.2009
 

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Marzo 2010 17:22